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D.Lvo 18/07/2005 n. 171Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n.171 Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 Titolo I REGIME DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO Capo I Disposizioni generali IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA -Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; -Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003», ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B; -Vista la direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto; - Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, recante norme sulla navigazione da diporto; -Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, recante attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto; - Visto il decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436; - Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche; -Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica, ed in particolare l'articolo 6, recante delega al Governo per l'emanazione del codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto; - Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 15 ottobre 2004 e del 20 maggio 2005; -Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 marzo 2005; DLS 18/07/2005 n.171 – Codice della nautica da diporto. -Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; -Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2005; - Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della salute, delle comunicazioni, per la funzione pubblica, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle attività produttive; emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alla navigazione da diporto. 2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro. 3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri. Art. 2 - Uso commerciale delle unità da diporto 1. L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio b) è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo. 2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nei relativi registri di iscrizione, con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione. 3. Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea, l'esercente presenta all'autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonchè gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, timbrata e vistata dalla predetta autorità, deve essere mantenuta a bordo. 4. Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite. Art. 3 - Unità da diporto 1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b) d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b). Capo II Progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto Art. 4 - Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente capo si applicano a) per quanto riguarda la progettazione e la costruzione, a: 1) unità da diporto, anche parzialmente completate, con scafo di lunghezza compresa tra duevirgolacinque e ventiquattro metri; 2) moto d'acqua, come definite dall'articolo 5; DLS 18/07/2005 n.171 – Codice della nautica da diporto. 3) componenti di cui all'allegato I, quando sono immessi sul mercato comunitario separatamente e sono destinati ad essere installati b) per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico, a: 1) motori di propulsione che sono installati o specificamente destinati ad essere installati su o in unità da diporto e moto d'acqua; 2) motori di propulsione installati su o in tali unità oggetto di una modifica rilevante del motore c) per quanto riguarda le emissioni acustiche, a: 1) unità da diporto con motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato; 2) unità da diporto con motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato oggetto di una trasformazione rilevante dell'unità e successivamente immesse sul mercato comunitario entro i cinque anni successivi alla trasformazione; 3) moto d'acqua; 4) motori fuoribordo e entrobordo con comando a poppa con scarico integrato destinati ad essere installati su unità da diporto. 2. Le disposizioni del presente capo non si applicano a a) per quanto riguarda il comma 1, lettera a): 1) unità destinate unicamente alle regate, comprese le unità a remi e le unità per l'addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso dal costruttore; 2) canoe e kayak, gondole e pedalò; 3) tavole a vela; 4) tavole da surf, comprese le tavole a motore; 5) originali e singole riproduzioni di unità storiche, progettate prima dell'anno 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e identificate in tale senso dal costruttore; 6) unità sperimentali, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario; 7) unità realizzate per uso personale, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni; 8) unità specificamente destinate ad essere dotate di equipaggio ed a trasportare passeggeri a fini commerciali, salvo le unità da diporto utilizzate per noleggio o per l'insegnamento della navigazione da diporto, in particolare quelle definite nella direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, indipendentemente dal numero di passeggeri; 9) sommergibili; 10) veicoli a cuscino d'aria; 11) aliscafi; 12) unità a vapore a combustione esterna, alimentate a carbone, coke, legna, petrolio o gas b) per quanto riguarda il comma 1, lettera b) : 1) motori di propulsione installati, o specificamente destinati ad essere installati, su: unità destinate unicamente alle regate e identificate in tale senso dal costruttore, unità sperimentali, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario, unità specificamente destinate ad essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, salvo le unità da diporto utilizzate per noleggio o per l'insegnamento della navigazione da diporto, in particolare quelle definite nella citata direttiva 82/714/CEE, indipendentemente dal numero di passeggeri, sommergibili, veicoli a cuscino d'aria e aliscafi; 2) originali e singole riproduzioni di motori di propulsione storici, basati su un progetto anteriore all'anno 1950, non prodotti in serie e montati sulle unità di cui al comma 2, lettera a), numeri 5) e 7); 3) motori di propulsione costruiti per uso personale, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni c) per quanto riguarda il comma 1, lettera c), a tutte le unità di cui alla lettera b) del presente comma, le unità costruite per uso personale, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni. 3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle moto d'acqua e alle emissioni di gas di scarico ed acustiche di cui al comma 1, a decorrere dalla prima immissione sul mercato o messa in servizio successiva alla data di entrata in vigore del presente codice. 4. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle unità da diporto utilizzate per noleggio, locazione, insegnamento della navigazione da diporto o come unità appoggio per le immersioni subacquee, purchè immesse sul mercato per finalità di diporto. Art. 5 - Definizioni 1. Ai fini del presente capo, si intende per a) unità da diporto parzialmente completata: una unità costituita dallo sca- DLS 18/07/2005 n.171 – Codice della nautica da diporto. fo e da uno o più altri componenti b) moto d'acqua: un natante da diporto di lunghezza inferiore a quattro metri, che utilizza un motore a combustione interna con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinato ad essere azionato da una o più persone non collocate al suo interno c) motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione a scintilla o per compressione, utilizzato a fini di propulsione, compresi i motori a due tempi e a quattro tempi entrobordo, i motori entrobordo con comando a poppa con o senza scarico integrato e i motori fuoribordo d) modifica rilevante del motore: la modifica di un motore: 1) che possa aver per effetto il superamento dei limiti di emissione del motore stabiliti nell'allegato II, paragrafo B; le sostituzioni ordinarie di componenti del motore che non alterano le caratteristiche di emissione non sono considerate una modifica rilevante del motore; 2) che determina un aumento superiore al quindici per cento della potenza nominale del motore e) trasformazione rilevante dell'unità: la trasformazione di un'unità che: 1) modifica il mezzo di propulsione dell'unità; 2) comporta una modifica rilevante del motore; 3) altera l'unità in misura tale che essa possa considerarsi una diversa unità |
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